Ciao a tutti, giro risposta Rega.
Egregio Signor Francesco,
da noi, contrariamente ad alcune leggi in vigore in Italia,non esiste regolamentazione per quanto riguarda la pratica degli sport in generale ed in particolare quelli invernali, a parte le responsabilità per i professionisti delle diverse discipline che accompagnano clienti.
In caso di incidenti con il coinvolgimento di terzi, valgono però le leggi del Codice Penale Svizzero (allegato) in particolare gli articoli 125 (Lesioni colpose) e 117 (Omicidio colposo) in caso di denuncia da parte della parte lesa.
Non sono a conoscenza delle eventuali clausole che alcune assicurazioni potrebbero applicare in caso di pratiche di sport considerati pericolosi (parpendio/paracadutismo acrobatico, canyoning, base-jump ecc.).
Sperando di aver risposto alla sua domanda le porgo Cordiali saluti
Paolo Menghetti
Capo base
Rega, Guardia aerea svizzera di soccorso
Aeroporto cantonale
CH-6596 Gordola
Tel. +41 91 745 37 37
Fax +41 91 745 60 46
Mail paolo.menghetti@rega.ch
Visitate il nostro sito http://www.rega.ch
Art. 117
Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 125
1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute
d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino
a tre anni o con una pena pecuniaria85.
2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.
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